ARRIVA LA PENALIZZAZIONE
2 punti di penalizzazione e 3 mesi di inibizione verso l’ex presidente. Falcidiato il Matera, penalizzato anche il Rieti.
Ecco il dispositivo riguardante la Reggina:
(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO
(Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ
URBS REGGINA 1914 SRL – (nota n. 5851/414 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018).
Il deferimento
Con nota prot. 5851/414 pf 19-19 /GP/GC/blp dell’11.12.2018, la Procura Federale ha deferito al
Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Demetrio Praticò, all’epoca dei fatti
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società
URBS Reggina 1914 Srl e la società URBS Reggina 1914 Srl per rispondere:
il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in
relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità
e correttezza, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps
relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato
alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei
contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti
acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il
comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl,
come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il
16 ottobre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri
tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio
e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine,
l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
I deferiti, loro pervenuta il 4.12.2018 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno
chiesto di essere ascoltati dal rappresentante della Procura Federale e non hanno presentato
memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione del 18.1.2019 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di
deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Demetrio Praticò e di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione
sportiva per la società.
Per i deferiti è comparso il loro difensore, che ne ha chiesto il proscioglimento e, in via
subordinata, l’irrogazione di una sanzione ridotta rispetto alla richiesta del rappresentante della
Procura Federale.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento trae origine dalla nota del 12.11.2018 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla
Procura Federale i fatti di cui ai capi di incolpazione, consistenti nel mancato pagamento, entro
il termine normativamente previsto del 16 ottobre 2018, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps
relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato
alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei
contributi Inps sopra indicati.
Detti fatti, oltre che comprovati dalla mancata produzione della prova dell’adempimento,
risultano ammessi dalle stesse deduzioni odierne del difensore dei deferiti.
Questi, invero, ha imputato il mancato pagamento alla momentanea difficoltà derivante dal
blocco dei contributi della Lega in seguito ad un pignoramento presso terzi e da una istanza di
fallimento.
A tutto voler concedere, le circostanze dedotte costituiscono unicamente una chiara
ammissione della violazione contestata, senza peraltro poter assurgere, stante la previsione di
una sanzione minima edittale, al rango di attenuanti.
In ragione di tanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata.
Del comportamento ascritto al Sig. Demetrio Praticò, legale rappresentante della URBS Reggina
1914 Srl al momento dei fatti contestati, risponde anche la ridetta società a titolo di
responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS.
Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10,
comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi
previsti anche a carico delle società in modo diretto.
Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che la violazione contestata comporta
l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett.
g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, sanzioni congrue sono quelle
di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le
seguenti sanzioni:
-per Demetrio Praticò, inibizione di mesi 3 (tre);
-per la società URBS Reggina 1914 Srl punti 2 (due) di penalizzazione in classifica.