NUOVO DECRETO DELLA REGIONE
Ulteriore decreto della Regione per favorire il controllo capillare dei rientri, per evitare eccessivi accaparramenti nei vari supermercati e perché le aziende sanitarie si attenga o alle direttive nazionali e regionali.
La città metropolitana di Reggio Calabria, intanto, finanzia la somma di 100.000 € per l’acquisto di ventilatori polmonari.
Questi i provvedimenti adottati.
1. In aggiunta a quanto fissato nelle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020 e n. 4/2020, a decorrere
dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero
territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina
Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con l’obbligo di osservare la
quarantena domiciliare per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di
spostamento e di viaggi;
2. La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito
emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate
nell’Ordinanza n. 1/2020;
3. I soggetti di cui trattasi dovranno rimanere reperibili per ogni eventuale attività di
sorveglianza ai fini della valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione
d’intesa con il MMG/PLS, che disporranno le misure di profilassi necessarie, incluso
l’isolamento;
4. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative,
purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono
comunicare, attraverso la scheda di registrazione presente sul sito
emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate
nell’Ordinanza n. 1/2020 (comunicazione al Dipartimento di Prevenzione) dandone informativa altresì al Sindaco del Comune competente, le specifiche motivazioni dello
spostamento, che saranno oggetto di verifiche da parte delle Autorità Competenti;
5. I soggetti di cui al punto 4 devono comunque adottare tutte le misure previste per il
contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale;
6. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall’acquisto di
ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei
relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti
prodotti e a disporre le eventuali misure necessarie;
7. Al fine di evitare il potenziale assembramento di persone nei parchi pubblici e similari, si
dispone la chiusura di dette aree con effetto immediato;
8. E‘ fatto divieto alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere regionali di
adottare qualsiasi autonomo provvedimento o determinazione correlati all’emergenza
coronavirus, non derivante da puntuali disposizioni regionali o nazionali, se non
preliminarmente concordato con il soggetto attuatore, che si avvarrà dei soggetti delegati di
cui all’Ordinanza n. 2/2020;
9. Alle Autorità Competenti spetta l’esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di
quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato;
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a
nuovo provvedimento. La stessa potrà essere aggiornata ogni qualvolta si rendesse necessario a
seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.