ARRIVA LA SECONDA PENALIZZAZIONE
6 punti di penalizzazione inflitti alla Reggina che si aggiungono ai 2 già comminati in precedenza. Stavolta per il mancato pagamento entro i termini di stipendi e contributi relativi al bimestre settembre ottobre.
La Reggina scende così a quota 31 insieme alla Sicula Leonzio e occupa la 13a posizione della classifica.
Ecco lo stralcio con la sentenza.
Ilnale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di
cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Il procedimento è proseguito per la società URBS Reggina 1914 Srl.
Il dibattimento
Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione
soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha
chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica
da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società.
Per la società deferita sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali, nel riportarsi
alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, hanno concluso chiedendo l’irrogazione di una
sanzione minima, anche inferiore al minimo edittale.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 10.1.2019 con cui la
Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione.
In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il
mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, delle
ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di
settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17
dicembre 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti
ai tesserati per le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota
del 12 novembre 2018.
Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non
ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento di
diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018.
Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto
del 17 dicembre 2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo.
La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al
dichiarato “minimo ritardo” valore di scriminante, con conseguente applicazione di una
sanzione inferiore al minimo edittale.
In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata.
Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10,
comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi
ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione
della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio
Praticò.
Irroga nei confronti della società URBS Reggina 1914 Srl, la sanzione della penalizzazione di
punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. dibattimento
Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione
soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha
chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica
da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società.
Per la società deferita sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali, nel riportarsi
alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, hanno concluso chiedendo l’irrogazione di una
sanzione minima, anche inferiore al minimo edittale.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 10.1.2019 con cui la
Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione.
In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il
mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, delle
ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di
settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17
dicembre 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti
ai tesserati per le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota
del 12 novembre 2018.
Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non
ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento di
diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018.
Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto
del 17 dicembre 2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo.
La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al
dichiarato “minimo ritardo” valore di scriminante, con conseguente applicazione di una
sanzione inferiore al minimo edittale.
In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata.
Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10,
comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi
ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione
della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio
Praticò.
Irroga nei confronti della società URBS Reggina 1914 Srl, la sanzione della penalizzazione di
punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.